FIRMATO · DIGITAL TRUST

Domande frequenti

Firma contratti, fissa nel tempo file e opere digitali e porta con te prove verificabili: hash SHA-256, audit trail, timestamp, Evidence Certificate e QR di verifica. Per aziende, professionisti e creator.

Risposta diretta

Firma contratti, fissa nel tempo file e opere digitali e porta con te prove verificabili: hash SHA-256, audit trail, timestamp, Evidence Certificate e QR di verifica. Per aziende, professionisti e creator.

Cos’è Firmato?

Firmato è una piattaforma europea di Digital Trust per governare processi di firma elettronica, identità, KYC, timestamp, contratti ed evidenze digitali.

Posso applicare una marca temporale a foto, audio e video?

Sì. La marcatura temporale può essere applicata all’impronta di qualsiasi file ammesso, incluse immagini, audio, video, archivi e file creativi. La marca attesta il legame tra quei dati e un determinato istante; da sola non dimostra autore, luogo di creazione o veridicità del contenuto.

Firmato è un prestatore di servizi fiduciari qualificato?

Firmato è una piattaforma software. Quando un processo richiede servizi qualificati, può orchestrare provider esterni abilitati secondo la configurazione attiva.

Dove vengono gestite le evidenze?

Le evidenze sono correlate nel workflow e possono essere conservate nel relativo Evidence Vault secondo policy, ruoli e tempi di retention configurati.

È disponibile una API?

Sì. Firmato prevede integrazioni API enterprise con autenticazione, autorizzazioni, logging e segregazione degli ambienti.

La geolocalizzazione è obbligatoria?

No. La personalizzazione geografica è opzionale, country-level e configurabile. Non viene usata per forzare redirect SEO in base all’indirizzo IP.

Qual è la validità giuridica di una firma elettronica?

Nell’Unione europea l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183, stabilisce che una firma elettronica non può essere privata di effetti giuridici o dell’ammissibilità come prova per il solo fatto di essere elettronica; la firma elettronica qualificata ha effetti equivalenti alla firma autografa. In Italia, il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), in particolare gli artt. 20 e 21, disciplina forma scritta, efficacia probatoria e casi nei quali sono richieste firme avanzate, qualificate o digitali. La validità concreta dipende dal tipo di firma, dall’atto, dal processo di identificazione e dagli eventuali requisiti di forma applicabili.