Domande frequenti
Firma contratti, fissa nel tempo file e opere digitali e porta con te prove verificabili: hash SHA-256, audit trail, timestamp, Evidence Certificate e QR di verifica. Per aziende, professionisti e creator.
Firma contratti, fissa nel tempo file e opere digitali e porta con te prove verificabili: hash SHA-256, audit trail, timestamp, Evidence Certificate e QR di verifica. Per aziende, professionisti e creator.
Cos’è Firmato?
Firmato è una piattaforma europea di Digital Trust per governare processi di firma elettronica, identità, KYC, timestamp, contratti ed evidenze digitali.
Posso applicare una marca temporale a foto, audio e video?
Sì. La marcatura temporale può essere applicata all’impronta di qualsiasi file ammesso, incluse immagini, audio, video, archivi e file creativi. La marca attesta il legame tra quei dati e un determinato istante; da sola non dimostra autore, luogo di creazione o veridicità del contenuto.
Firmato è un prestatore di servizi fiduciari qualificato?
Firmato è una piattaforma software. Quando un processo richiede servizi qualificati, può orchestrare provider esterni abilitati secondo la configurazione attiva.
Dove vengono gestite le evidenze?
Le evidenze sono correlate nel workflow e possono essere conservate nel relativo Evidence Vault secondo policy, ruoli e tempi di retention configurati.
È disponibile una API?
Sì. Firmato prevede integrazioni API enterprise con autenticazione, autorizzazioni, logging e segregazione degli ambienti.
La geolocalizzazione è obbligatoria?
No. La personalizzazione geografica è opzionale, country-level e configurabile. Non viene usata per forzare redirect SEO in base all’indirizzo IP.
Qual è la validità giuridica di una firma elettronica?
Nell’Unione europea l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183, stabilisce che una firma elettronica non può essere privata di effetti giuridici o dell’ammissibilità come prova per il solo fatto di essere elettronica; la firma elettronica qualificata ha effetti equivalenti alla firma autografa. In Italia, il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), in particolare gli artt. 20 e 21, disciplina forma scritta, efficacia probatoria e casi nei quali sono richieste firme avanzate, qualificate o digitali. La validità concreta dipende dal tipo di firma, dall’atto, dal processo di identificazione e dagli eventuali requisiti di forma applicabili.
